Chi Siamo
L’Ass.Olympia De Gouges, è il frutto di un pugno di donne che solo grazie alla propria volontà mossa dal desiderio di aiutare le altre donne ad uscire dalla violenza, si sono unite dando vita all’Associazione stessa. Un percorso quello intrapreso, inizialmente incerto e pieno di difficoltà che solo nel tempo, grazie all’esperienza e all’appoggio progressivo di Enti e Istituzioni, si è trasformato da viottolo in una carreggiata. Oggi, ad operare nel Centro di Accoglienza ci sono operatrici volontarie appositamente formate e preparate per offrire ascolto e sostegno in caso di violenza e maltrattamento a tutte le donne che lo richiedano. A disposizione delle donne fruitici ci sono operatrici qualificate (attraverso corsi specifici istituiti dallo stesso centro) per i primi colloqui esplicativi sulla situazione personale di ogni donna maltrattata. In seguito alle esigenze specifiche per ogni caso, l’Ass.Olympia De Gouges, mette a disposizione gratuite consulenze psicologiche e legali ed eventuali possibilità di fruire di Centri di Accoglienza nei casi dove, l’allontanamento dal maltrattante sia urgente. Quindi gli obbiettivi principali del Centro restano tre: offrire aiuto alle donne maltrattate progettando con loro un percorso individualizzato per un’uscita consapevole dalla violenza. Sviluppare una forte solidarietà tra donne contro la violenza di ogni tipo. Costituire una rete di rapporti con i rappresentanti delle Istituzioni che operano sul territorio (forze dell’ordine, pronto soccorso, assistenti sociali, medici , psicologi etc.).
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DA CHI HA PRESO IL NOME LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Perché Olympia de Gouges?
Olympia de Gouges è stata una delle voci più coraggiose della Rivoluzione Francese, perché è riuscita ad opporsi alle convinzioni ed agli archetipi di un’epoca in cui i diritti delle donne apparivano non solo baluardi lontani ma, addirittura, sfumature quasi invisibili.
“La vera disgrazia- scrive Voltaire- non è tanto l’ineguaglianza, quanto il suo inevitabile frutto, la dipendenza”.
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Il suo vero nome era Maria Gouges.
Nacque nel 1748 a Montauban, nella regione occitanica della Francia, da una famiglia modesta: il padre, Pierre Gouges, era macellaio e la madre, Anne Olympia Mouisset, domestica.
A sedici anni Maria sposò Luois Yves Aubrey, un uomo molto più anziano di lei, che morì subito dopo la nascita del figlio. Questa tragedia incise profondamente sulla sua vita e sulla sua formazione: rifiutò fin da subito di essere definita la “vedova Aubrey”, decidendo pertanto di darsi un nuovo nome.
E’ così che nasce l’appellativo con il quale la conosciamo oggi: Olympia, come la madre, a cui aggiunse un “de” e Gouges, nato dalla modifica del suo cognome Gouges.
Olympia de Gouges giurò, quindi, di non sposarsi mai più.
A rendere ancora più interessante la sua figura è stato il velo di incertezza relativa alla sua paternità: Olympia iniziò, infatti, a diffondere la voce di non essere figlia del macellaio Pierre Gouges ma di essere il frutto di una relazione della madre con il marchese Franc de Pompignon.
Negli anni 1791-1792 Olympia ed un ristretto cenacolo di donne proseguirono la loro battaglia in materia di uguaglianza.
E’ infatti di questo periodo la “Dichiarazione dei diritti della Donna e della Cittadina”, il cui punto di partenza è il principio in virtù del quale “la donna nasce libera e resta uguale all’uomo nei suoi diritti”.
Tuttavia, nel 1793 ci fu l’arresto, il processo e, inevitabilmente, la ghigliottina, anche per aver difeso Luigi XIV e attaccato il governo.
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Come già rilevato, Olympia è stata una figura di spicco dell’epoca in cui ha vissuto. Per molti è stato il personaggio che rappresenta al meglio i principi e lo spirito egualitario della rivoluzione Francese, risultando tra le prime donne ad aver parlato a difesa dei diritti dei più deboli.
In ogni caso, non ha solo rivendicato i diritti delle donne (ed in particolare il diritto all’istruzione e ad un salario uguale a quello degli uomini) ma si è posta anche a difesa e a favore della libertà degli schiavi e delle schiave, di strade pulite e trafficate, di ospedali per la maternità, del divorzio, dei diritti degli orfani, delle orfane e delle madri nubili.
“Olympia de Gouges,
nata con un’immaginazione esaltata,
ha scambiato il suo delirio
per un ispirazione della natura:
ha voluto essere Uomo di stato.
Ieri la legge ha punito questa cospiratrice
per aver dimenticato le virtù
che convengono al suo sesso”
Rapporto sulla morte di Olympia (14 Brumaio, anno II della Repubblica)
Così fu interpretata all’epoca la sua opera: fu ritenuta affetta da “paranoia da idee riformatrici o isteria rivoluzionaria”. Voleva riformare il mondo e questa era evidente follia.
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STATUTO
ART. 1- DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita ai sensi dell’articolo 36 c.c. l’Associazione “Olimpia” per intervenire sul problema della violenza alle donne. L’Associazione ha sede in Via Aquileia n. 80 a Grosseto presso Simonetta Maffei; la sede può variare secondo il deliberato del Consiglio in carica. L’Associazione Olimpia, nel recepire integralmente sia i principi ispiratori che le norme contenute nella legge 11 agosto 1991 n. 266, nonché nell’articolo 10 D.lgs 460/97, in particolare ribadisce di non perseguire fini di lucro nè diretto nè indiretto e di essere provvista di tutti i requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 3 della citata legge.
ART. 2- SCOPI.
L’Associazione Olimpia, che non ha scopo di lucro nè diretto nè indiretto opera settore sociale, ha la finalità di approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l’agire rispetto all’inviolabilità del corpo femminile e di promuovere azioni in modo continuativo, attivo e diretto al fine di contrastare e rimuovere ogni forma di violenza psicofisica e/o sessuale nei confronti delle donne. L’Associazione Olimpia ritiene necessario scegliere modalità, luoghi, figure professionali atte alla preparazione e aggiornamento permanente.
Gli obiettivi dell’Associazione Olimpia sono:
a) attivare, anche collaborando con le Istituzioni, servizi di consulenza, di aiuto e di accoglienza per le dorme in difficoltà quali: informazione legale e psicologica e una casa di ospitalità temporanea dove le donne con i loro figli e figlie minorenni possano trovare un primo aiuto.
b) promuovere ogni opportuna iniziativa ed azione al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica ed i pubblici poteri perché siano concretamente indotti a sostenere le iniziative, gli strumenti e le strutture che l’Associazione Olimpia ritiene di istituire e gestire a favore delle donne vittime della violenza.
c) gestire corsi di preparazione e formazione per il personale che nei luoghi di lavoro e per attività istituzionale viene a contatto con le vittime di violenza fisica, psicologica e stupro. L’Associazione si propone inoltre di sostenere le donne violentate nei processi, compresa la richiesta di costituzione di parte civile o l’intervento processuale in ogni forma ammessa.
d) dare impulso e diffondere nelle istituzioni educative la ricerca pedagogica e le esperienze didattiche finalizzate alla costruzione dell’identità di genere e alla migliore conoscenza delle problematiche della condizione femminile.
e) instaurare rapporti con le Istituzioni pubbliche, in particolare con le Amministrazioni locali della Toscana (Regione, Provincia, Comuni, Commissioni PP.OO., Università e USSLL)
ART. 3- SOCIE
Possono essere socie dell’Associazione Olimpia tutte le donne che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente art. 2, si impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle
- . deliberazioni che regolamenteranno l vita sociale. La qualità di socia dà diritto a ricevere regolarmente i materiali prodotti dall’Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti nonchè ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto all’assemblea. Per meglio garantire la vita dell’Associazione si esclude la temporaneità del rapporto.
Le socie si distinguono in:
a) socie fondatrici: sono le donne che hanno promosso la costituzione dell’Associazione e che hanno elaborato il progetto di costituzione nel territorio della Regione Toscana di una struttura logistica di aiuto per le donne maltrattate;
b) socie ordinarie sono le donne che chiedono di far parte dell’Associazione.
Le donne che intendano diventare socie ordinarie dell’Associazione Olimpia debbono farne domanda per iscritto.
L’adesione all’Associazione sarà formalizzata dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà annualmente a stabilire l’entità della quota minima da versare per aderire all’ Associazione.
La qualità di socia è personale e non si trasferisce nè per atto tra vivi nè per successione per causa di morte. Le socie ed i/le loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio comune e conseguentemente non possono pretendere alcunchè dall’Associazione nel caso di recesso, di morte o di esclusione.
ART. 4- RECESSO ED ESCLUSIONE DELLE SOCIE
La qualità di socia si perde:
a) per morte;
b) per dimissioni;
c) per mancato pagamento della quota sociale;
d) per indegnità;
e) per atti contrari all’interesse dell’ Associazione.
L’esclusione nelle due ultime ipotesi viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Olimpia quando il comportamento della socia sia tale da arrecare pregiudizio morale o materiale all’Associazione stessa.
L’attività delle socie è volontaria e gratuita e non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dalla beneficiaria; potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute ed adeguatamente giustificate e documentate entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.
La socia che intenda recedere dall’Associazione Olimpia deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi dà luogo alla perdita di diritti della qualità di socio.
ART. 5- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione Olimpia sono:
1) l’Assemblea Generale delle socie;
2) il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sono gratuite.
ASSEMBLEA
L’Assemblea generale delle socie è composta dalle socie fondatrici e ordinarie. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo per approvare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo che sarà accompagnato da una relazione sull’attività svolta e sullo stato economico dell’Associazione.
- L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare eventuali modifiche da apportare all’atto costitutivo e allo Statuto dell’Associazione Olimpia, mediante avviso affisso presso la sede dell’Associazione
L’Assemblea ordinaria annuale è convocata almeno quindi giorni prima della data fissata per l’Assemblea medesima. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l’Assemblea chiamata a deliberare.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata almeno 1/3 (un terzo) delle socie. _ Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutte le socie in regola col pagamento della quota annua associativa.
Le socie possono farsi rappresentare in assemblea da altre socie. La stessa socio non può rappresentare in assemblea più di due socie. Ogni socia è legittimata ad intervenire ha diritto di voto. L’Assemblea è presieduta dalle Presidente del Consiglio Direttivo ed., in caso di sua assenza, dalla Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea provvede ad eleggere la propria Presidente nella persona della socia più anziana presente. La Presidente dell’Assemblea nomina una segretaria.
Spetta alla Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari nonchè accertare il diritto delle socie di partecipare all’assemblea.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dalla Presidente e dalla
Segretaria.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di un numero di socie che rappresentino almeno la metà delle associate. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e validamente costituita qualunque sia il numero delle associate intervenute.
Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria
delle votanti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la pi di tante associate che rappresentino almeno tre quarti delle associate iscritte all’Associazione e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle associate.
Le delibere devono essere adottate, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all’art. 2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale delle socie.
L’Associazione Olimpia è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 12.
Tutte le socie fondatrici sottoscritte vengono nominate a comporre il Consiglio Direttivo.
Le consigliere saranno elette dalle socie aventi diritto al voto e cioè in regola con il pagamento delle quote associative nei tre mesi precedenti alle votazioni.
Il Consiglio Direttivo stabilisce l’entità delle quote sociali e provvede alla raccolta delle medesime.
Il Consiglio può procedere alla nomina di persone meritevoli che per la loro professionalità siano ritenute utili alla realizzazione dei programmi dell’ Associazione:
costoro potranno partecipare alle riunioni del Consiglio con diritto di voto consultivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge la Presidente, la Vice Presidente e la Segretaria. La Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo. Inoltre la Presidente può provvedere alla distribuzione degli incarichi di lavoro anche mediante apposite Commissioni.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, eccetto i rimborsi spese.
Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente in seduta ordinaria almeno due volte 1’a e in seduta straordinaria ogni volta che la Presidente lo ritenga,necessario oppure quando ne s fatto richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dalla Presidente e, in caso di sua assenza dalla Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dalla Consigliera più anziana di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro vidimato il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente mediante avviso inviato, anche a mano, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutte le Consigliere in carica.
Qualora venga a cessare dalla carica una Consigliera il Consiglio Direttivo procede alla
sostituzione nominando tra le non elette la più votata. In assenza delle non elette il Consiglio Direttivo nominerà la Consigliere per cooptazione. I membri del Consiglio Direttivo nominati in sostituzione restano in carica fino alla successiva votazione. Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, si dovrà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione Olimpia.
Il Consiglio Direttivo può motivatamente delegare ad apposite commissioni di socie e/o singole socie determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e per speciali incarichi di lavoro.
La rappresentanza legale della Associazione Olimpia di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta alla Presidente del Consiglio Direttivo che può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla -competenza del Consiglio Direttivo stesso.
In caso di assenza o impedimento della Presidente, i suoi poteri nonchè la rappresentanza sono esercitati dalla Vice Presidente o da altra Consigliera incaricata con delega scritta dalla Presidente.
Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio preventivo entro 1130 settembre di ogni anno, approva il Bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno da sottoporre all’Assemblea delle socie e delibera l’esclusione delle socie.
ART. 6- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI.
Il patrimonio dell’Associazione Olimpia è costituito dai beni mobili e immobili, compresi gli eventuali lasciti testamentari, da erogazioni liberali, donazioni e lasciti e dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio che potrebbero verificarsi nel corso degli esercizi.
Le entrate sono costituite dalle quote associative annuali, da eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati, da ogni altro tipo di entrata realizzabile in osservanza del presente Statuto.
Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà formare il rendiconto
annuale, accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa.
Il rendiconto annuale dovrà essere presentato all’assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.
E’ fatto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che le distribuzioni non siano imposte dalla legge.
ART. 7- DURATA
L’Associazione Olimpia dura fino a che non ne sia disposto lo scioglimento su proposta dell’Assemblea generale delle socie. ‘In caso di scioglimento anticipato l’attivo netto patrimoniale risultante dalla chiusura deI bilancio è accantonato per i esercizio finanziario presso un Istituto Bancario a credito di un conto intestato alla struttura disciolta per l’eventualità di una sua ricostituzione. Allo scadere del predetto termine, la somma accantonata è devoluta ad altre associazioni di donne per il raggiungimento di finalità identiche o similari a quelle statutarie.
ART. 8- RINVIO NORMATIVO
Per quant’altro l’Associazione Olimpia, fino a quando non conseguirà il riconoscimento giuridico, sarà disciplinata dalle disposizioni di legge in materia e in particolare dalle norme del Codice Civile riguardanti le Associazioni non riconosciute e, dopo l’eventuale riconoscimento, dalle norme sulle Associazioni aventi personalità giuridica.
Per quanto non previsto e non sufficientemente dettagliato dal presente Statuto varranno le norme del Regolamento per l’applicazione dello Statuto che potrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo.

